1 gennaio 2012 rilascio certificati solo per i privati
Dal 1 gennaio 2012, come previsto dall’art. 15 della Legge numero 183 del 12/11/2011, le CERTIFICAZIONI rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, SONO VALIDE ED UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i Gestori di Pubblici Servizi tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà.
Pertanto dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazione ed i Gestori di Pubblici Servizi, NON POTRANNO PIU’ NE’ CHIEDERE NE’ ACCETTARE I CERTIFICATI: richiederli o accettarli costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Tutte le certificazioni dovranno riportare a pena di nullità la dicitura:”il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.