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Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


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Residenza in tempo reale

 

 CAMBIO DI RESIDENZA

 

Dal 9 maggio 2012 in materia anagrafica, si applicano le disposizioni legislative previste dall’articolo 5 del decreto legge 09.02.2012, n. 5 convertito in legge 04.04.2012, n. 35.
Tali disposizioni riguardano: il cambio di residenza da un altro Comune o dall’estero, il cambio di abitazione all’interno del Comune ed il trasferimento della residenza all’estero.


MODALITA’
di presentazione delle dichiarazioni (utilizzando i modelli allegati):

La trasmissione in via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale,
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione,
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione, completa di firma autografa e copia di un documento di identità valido del dichiarante, sia acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente, il quale deve sottoscrivere il modulo unitamente a tutti i componenti maggiorenni della famiglia.
I cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea devono allegare alla dichiarazione la documentazione di cui all’allegato A.
I cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea devono allegare alla dichiarazione la documentazione di cui all’allegato B.

PROCEDIMENTO
A seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio d’ Anagrafe procederà entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, a registrare le variazioni, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente.
L’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o variazione. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione o variazione si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
Qualora dagli accertamenti svolti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L’Ufficiale d’Anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti (art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989).
Per informazioni:  ufficio servizi demografici tel. 0445-671642 interno 2

 

Allegati
Dichiarazione di Residenza

Dichiarazione di Emigrazione all’Estero

Allegato A

Allegato B

 

 

 

 

 

 

 

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