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Comune di San Vito di Leguzzano

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

 

La Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà è una dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato sotto la sua responsabilità, indirizzata alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi o ai privati che vi consentono.  

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Per la redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sufficiente compilare l’apposito  modulo e

1)    firmarlo di fronte al funzionario incaricato dal Sindaco o all'impiegato addetto alla ricezione della pratica, solo nel caso in cui la dichiarazione è diretta ad un soggetto privato o per la fruizione di benefici economici.

2)    se invece è indirizzata ad una pubblica amministrazione, la dichiarazione può essere consegnata o spedita allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del dichiarante.

PER  COSA SI PUÒ UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

  • Per dichiarare stati (es. essere proprietario di un immobile o erede di una certa persona), qualità personali (es. essere titolare di impresa, non essere soggetto all'imposta sui redditi) o fatti (es. avere subito danni a seguito di una calamità naturale, avere condonato un certo abuso edilizio) che siano a diretta conoscenza dell'interessato e che non sono ricompresi nell'elenco delle autocertificazioni.
  • Per ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici.
  • Per attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ NON PUO’ CONTENERE:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni d'impegno e di volontà
  • Accettazioni o rinunce d'incarico
  • Procure
  • Scritture private e meri rapporti tra privati
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile.

In questi casi, qualora sia richiesta l'autenticazione della firma in calce alle dichiarazioni sopra riportate, sarà necessario rivolgersi ad un notaio.

CHI PUÒ UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Possono utilizzare questa misura di semplificazione

  • Cittadini italiani
  • Cittadini dell'Unione Europea
  • Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili in Italia da parte di soggetti pubblici.

CHI  ACCETTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

  • Le Pubbliche amministrazioni e le imprese esercenti pubblici servizi DEVONO accettare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.  L’impiegato che non accetta tale documento o invita a reperire la certificazione così sostituita presso altri Enti Pubblici, può essere denunciato per violazione dei doveri d'ufficio.
  • I privati (es. banche, aziende, assicurazioni, ecc.) POSSONO accettare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorietà se hanno il consenso dell'interessato al controllo dei dati presso la Amministrazione che li detiene.

CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

La Pubblica Amministrazioneche riceve una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può effettuare controlli sul contenuto del documento. Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, questo fatto comporterebbe la decadenza dai benefici ottenuti e la denuncia all'Autorità Giudiziaria per avere dichiarato il falso.

QUANDO E' RICHIESTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

L'autenticazione della firma in calce alla dichiarazione sostitutiva è richiesta solo in caso di:

  1. Dichiarazione sostitutiva presentata a privati, che acconsentono all’utilizzo degli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/2000.
  2. Dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione o a gestore di pubblico servizio ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Si tratta di eccezioni alla regola generale che afferma che l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva da produrre agli organi della P.A. o a gestori di pubblico servizio, è garantita con la firma digitale in caso di trasmissione telematica, oppure con l'invio di copia del documento di identità o con la sottoscrizione davanti al dipendente addetto alla ricezione.

COSTI DEL DOCUMENTO

  • Se la firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non deve essere autenticata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è esente dal pagamento di bolli e diritti.
  • Se la firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere autenticata, l'autenticazione è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (€ 14,62).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Modulistica:

- Dichiarazione Sostitutiva Generica

- Dichiarazione Sostitutiva Eredi

- Dichiarazione Sostitutiva Stato Famiglia Originario

- Dichiarazione Sostitutiva Quietanza Liberatoria

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