Contenuto | DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DI SEGGIOLINI AUTO Pieghevole dell'Ulss n. 7
L'Azienda Ulss n. 7 "Pedemontana" ha realizzato un pieghevole in merito alle disposizioni del Codice della Strada, art. 172, sulle modalità di trasporto dei bambini sui veicoli.
BAMBINI DA 0 A 10 KG: GRUPPO 0 Lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato. Posizionato preferibilmente sul sedile posteriore e al centro della seduta e in direzione opposta al senso di marcia. In questo gruppo rientrano anche le cosìddette “navicelle”. BAMBINI DA 0 A 13 KG: GRUPPO 0+ Lettini simili ai precedenti ma che assicurano una maggior protezione alla testa e alle gambe. Si suggerisce lo stesso posizionamento indicato per il Gruppo 0. BAMBINI DA 9 A 18 KG: GRUPPO 1 Seggiolini auto che devono essere fissati mediante la cintura di sicurezza. La cintura va fatta passare all’interno della struttura del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento. BAMBINI DA 15 A 25 KG: GRUPPO 2 Seggiolini dotati di braccioli e spesso di un piccolo schienale. Servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l’aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell’auto che devono passare sopra il bacino e sopra la spalla. BAMBINI DA 22 A 36 KG: GRUPPO 3 Seggiolino di rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare l’altezza del bambino, affinché si possano usare le cinture di sicurezza. Allegati Notizia
Data ultimo aggiornamento: 24/03/2017 |