Contenuto | 1 gennaio 2012 rilascio certificati solo per i privati Dal 1 gennaio 2012, come previsto dall’art. 15 della Legge numero 183 del 12/11/2011, le CERTIFICAZIONI rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, SONO VALIDE ED UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i Gestori di Pubblici Servizi tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà. Pertanto dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazione ed i Gestori di Pubblici Servizi, NON POTRANNO PIU’ NE’ CHIEDERE NE’ ACCETTARE I CERTIFICATI: richiederli o accettarli costituisce violazione dei doveri d’ufficio. Tutte le certificazioni dovranno riportare a pena di nullità la dicitura:”il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
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Data ultimo aggiornamento: 11/10/2012 |