Contenuto | DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento.
Tale norma mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autoderminazione della persona, stabilendo che – tranne nei casi espressamente previsti dalla legge – nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.
L’art. 4 stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT) , esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un “fiduciario” , che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.
La DAT deve essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata, e consegnata personalmente dal disponente all’ufficio di Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo, oppure presso le strutture sanitarie.
L’Ufficiale dello Stato Civile Paola Mascarello
Data ultimo aggiornamento: 31/12/2018 |