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Statuto comunale

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART 45 Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune
1. I1 Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune come previsto dalla legge.
2. I1 regolamento, disciplina il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

ART 46 Valorizzazione del libero associazionismo
1. I1 Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza e ed efficacia dell'azione, valorizza le associazioni, le organizzazioni di volontariato, gli enti morali e le società cooperative che operano nei settori sociale sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport e del tempo libero.
2. Il comune agevola i soggetti di cui al comma 1 con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su richiesta dei soggetti stessi. Degli esiti delle consultazioni si dà atto nei provvedimenti ai quali le consultazioni si riferiscono:
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura ai soggetti di cui al comma 1 il diritto di informazione e l'accesso alle strutture e ai servizi comunali.
5. Il Comune può stipulare con i soggetti di cui al comma 1 apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
6. Il regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta di un apposito albo comunale dell'associazionismo ai fini dell'erogazione dei contributi, del convenzionamento e delle consultazioni.

ART 47 Consultazione della popolazione del Comune
1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione può avvenire a mezzo di assemblee, questionari od audizioni, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione del voto.
3. La consultazione mediante assemblee o questionari è deliberata dall'organo competente anche su richiesta di almeno 30 per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
La consultazione mediante audizioni è disciplinata dal regolamento.
4. La Consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.
5. Il regolamento assicura un'adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
6. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
7. Il Segretario comunale redige il verbale dell'assemblea, al fine di garantire la corretta espressione delle posizioni emerse e l'aquisizione dei pareri, richiesti dalla legge agli organi comunali
8. Gli interventi obbligatori degli interessati nel procedimento amministrativo sono disciplinati dal regolamento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART 48 Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori delle scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.
2. Gli organismi di partecipazione di cui al comma 1 collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento con gli organi comunali.
3. I1 Comune può consultare gli organismi di cui al comma 1 sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo, se richiesto dalle parti, verbale degli esiti delle consultazioni.
4. L'elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

ART 49 Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove l'esame da parte dei competenti Uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, indicando in ogni caso i motivi dell'eventuale diniego.
3. I1 Sindaco fornisce periodicamente informazioni sull'esito di tali forme di partecipazione al Consiglio comunale, nelle forme e nei tempi stabiliti dal regolamento

ART 50 Referendum consultivo
1. In materia d'esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo disciplinato dal regolamento.
2. I1 Consiglio comunale o i cittadini, in misura non inferiore al 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo le risultanze dell'ultima revisione, possono richiedere l'indizione di referendum consultivi, tali da consentire la scelta di due o più alternative, relative alla medesima materia.
3. E' inammissibile il referendum sulle seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) documento programmatico preliminare nella sua globalità;
c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
d) personale del Comune e di Enti, aziende, istituzioni e consorzi dipendenti del Comune;
e)regolamento del consiglio comunale.
f ) istituzione e ordinamento dei tributi e relative variazioni, disciplina generale delle tariffe per la finzione di beni e servizi e relativi aggiornamenti;
g) bilanci annuali e pluriennali, conti consultivi;
h) materie sulle quali un organo del Comune deve esprimersi, con deliberazioni o
pareri, entro termini stabiliti per legge, salvo che il referendum sia esperibile, ai sensi delle disposizioni del presente titolo, entro tali termini;
i) oggetti sui quali il Comune ha già assunto provvedimenti deliberativi di impegno di spesa che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
j) localizzazione di opere, infrastrutture, servizi, quando la scelte possa comportare conflitti di interessi fra i cittadini residenti in diverse zone del Comune;
k) ogni altra materia per la quale la legge esclude il referendum.
4. E' inammissibile ogni referendum relativo a procedimenti amministrativi ai sensi delle leggi vigenti già iniziati.
5. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3, è altresì inammissibile il referendum su singoli punti del documento programmatico, cosi come votato dal Consiglio comunale impegnando la Giunta alla loro attuazione.
6. La deliberazione o la richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intelleggibili e in modo da consentire la scelta tra due o più alternative alla medesima materia.
7. La richiesta dei promotori deve essere sottoscritta da almeno 30 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART 51 Giudizio preventivo di ammissibilità
1. Una commissione nominata dal Sindaco all'inizio di ogni legislatura, sentiti i capigruppo consiliari, composta dal Segretario comunale e da due esperti scelti tra dirigenti pubblici, anche a riposo, avvocati e procuratori legali, giudici anche onorari a riposo, o non più in servizio, decide sull'ammissibilità del referendum ai sensi dell'art. 50, entro venti giorni dal deposito della richiesta dei cittadini o dalla esecutività della deliberazione consiliare di richiesta del referendum.
2. Qualora la formulazione dei quesiti non sia conforme a quanto disposto dall'art. 50, comma 6, la commissione invita il Consiglio comunale o i cittadini promotori a riformularli assegnando un termine non superiore a 45 giorni.
3. La commissione comunica la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum al Sindaco; la comunica altresì ai promotori con le modalità previste dal regolamento.

ART 52 Raccolta delle firme e loro verifica
1. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura dei promotori, nel tempo massimo di 90 giorni, a far tempo dalla comunicazione dell'ammissibilità del referendum, con le modalità stabilite dal regolamento.
2. La commissione, di cui all'art. 51 verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superano il numero stabilito dall'art. 50 e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore e al Sindaco.
3. I1 regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'esame di eventuali reclami.

ART 53 Modalità per lo svolgimento del referendum
1. Se il referendum può aver luogo, il Sindaco lo indice fissandone la data che non può essere né inferiore ai trenta giorni, né superiore ai novanta giorni successivi a quello della comunicazione di cui all'art. 52, comma 2.
2.I1 regolamento disciplina o l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui al precedente comma 1, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione elettorale, nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.
3. In ogni caso non sono ammesse iniziative referendarie in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali e più precisamente nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dei decreti per le consultazioni elettorali sino ad un mese dopo le operazioni di voto.

ART 54 Validità
1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto.
2. Se il referendum è valido il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale il dibattito relativo.
3. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto. Su tale inammissibilità giudica la commissione di cui all'art. 51.

ART 55 Difensore Civico
1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. 1l Difensore Civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni d'abuso, disfunzione, carenza ritardo dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi con esclusione della materia del pubblico impiego.
4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono requisiti per la carica:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti civili;
c) possedere titolo di studio di scuola media secondaria superiore;
d) Possedere adeguata esperienza amministrativa;
e) avere notoria stima pubblica.
Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di
ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.
6. I1 Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.
7. Per gli adempimenti di sua competenza il Difensore Civico svolge la necessaria istruttoria, con accesso agli uffici e agli atti, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può essere ascoltato anche su sua richiesta dalla Giunta, dal Consiglio, dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola.
8. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità stabilita dal Consiglio comunale prima della nomina non superiore al 50 per cento dell'indennità spettante al Sindaco.

ART 56 Revisione dello Statuto
1. Ogni modifica del presenta Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con il procedimento stabilito dalla legge.
2. Modifiche dello Statuto sono deliberate su iniziativa della Giunta comunale, del Sindaco o di ogni consigliere:
a) in conseguenza dell'annullamento di norme statutarie da parte dell'organo di controllo o da parte del Governo;
b) per effetto di sentenze definitive di annullamento di norme statutarie da parte del giudice amministrativo;
c) in conseguenza di modifiche legislative o di sentenze di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Modifiche della Statuto possono essere inoltre deliberate quando ne facciano richiesta i consiglieri comunale ed i Soggetti di cui al comma 2 e dai soggetti di cui all'art. 46 in apposita sessione annuale del Consiglio comunale riservata alla verifica sullo stato d'attuazione dello Statuto e dei regolamenti comunali secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
4. Modifiche allo Statuto possono essere inoltre deliberate in ogni momento quando ne faccia richiesta la Giunta comunale o un quinto dei consiglieri assegnati.

ART 57 Disposizioni transitorie
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto e di quelli comunque necessari alla sua attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.
2. I regolamenti previsti dallo Statuto e quelli necessari alla sua attuazione devono essere adottati entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, con l'esclusione dei regolamenti dei contratti e di contabilità i cui termini sono stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale che deve essere adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2 della legge 25/03/1993, nr. 81 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della citata legge.

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