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TITOLO I
PRINICIPI GENERALI
ART 1 Autonomia del Comune
1. Il Comune di San Vito di Leguzzano è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale degli interessi della comunità locale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
ART 2 Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e principi della Costituzione.
1 bis. Il Comune persegue il superamento di ogni discriminazione fra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità tra donna e uomo.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio
ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata,
anche attraverso lo sviluppo di forme si associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale
e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti
nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
ART 3 Programmazione e forme di cooperazione
1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo d'intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani,programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati aiprincipi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di
autonomia.
ART 4 Sede - gonfalone e stemma
1. La sede del Comune è fissata dal Consiglio Comunale; gli uffici e i serviz amministrativi di norma sono ubicati nel Palazzo Comunale.
2. I1 Comune ha un gonfalone ed uno stemma. I1 regolamento disciplina l'uso del gonfalone.
ART 5 Albo Pretorio ed informazione
1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel Municipio è previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività, Il Comune, può prevedere ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.
TITOLO II
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA DEL COMUNE
ART 6 Organi (ABROGATO)
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART 7 Funzioni ed organi del consiglio comunale
1. I1 Consiglio Comunale ha funzione di indirizzo, approva gli atti fondamentali ed esercita il controllo politico-amministrativo dell'Ente.
2. Sono organi del Consiglio Comunale: il Presidente, i gruppi
consigliari e le commissioni consigliari.
3. I1 Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o in caso di sua assenza o impedimento dal vicesindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo o nel caso in cui le funzioni di vicesindaco siano state attribuite ad assessore esterno,assume le funzioni di Presidente il consigliere anziano.
ART 8 Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano I'intera comunità alla quale rispondono senza vincolo di mandato.
ART 9 Diritti e doveri dei consiglieri
1. I1 consigliere ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento. Per la redazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, i consiglieri comunali possono avvalersi della consulenza
tecnica del Segretario comunale e degli impiegati indicati dal Segretario stesso.
2. Le modalità e le forme di esercizio del controllo sono disciplinate dal Regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, anche presso la Sede Municipale.
4. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale adottata a seguito del procedimento di cui al successivo comma 5.
I consiglieri comunali possono giustificare la propria assenza a adunanze del Consiglio mediante comunicazione motivata, anche verbale, al presidente che ne dà notizia al consiglio e ne cura l'inserzione nel verbale. Se la comunicazione è fatta verbalmente deve essere formalizzata per iscritto entro le 48 ore successive alla seduta.
5. Ai fini della dichiarazione di decadenza il presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. I1 consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
ART 10 Iniziative delle proposte e degli emendamenti
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e dI controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. I1 presidente del Consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
ART 11 Dimissioni dei consiglieri
1. Le dimissioni dei Consigliere Comunale, sono indirizzate al Consiglio comunale e depositate direttamente presso il Segretario comunale, che ne dispone l'immediata registrazione al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.
3. Non si procede alla surroga, dovendo, invece, il Consiglio essere sciolto, nel caso di dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentate al Protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
ART 12 Consigliere anziano
1. E' Consigliere anziano colui che nell'elezione ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
2. In ogni caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma uno
ART 13 Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato la maggiore cifra elettorale individuale per ogni lista.
2. I1 Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consigliari, le modalità di convocazione dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri.
4. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
ART 14 Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale per l'esercizio delle proprie competenze si può avvalere di commissioni permanenti o temporanee, con funzioni consultive, istituite con apposita delibera consiliare e costituite da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Ogni gruppo presente in Consiglio comunale deve essere rappresentato in ciascuna delle suddette commissioni. I1 numero dei componenti di ciascuna commissione è fissato in sei compreso il Sindaco o Assessore delegato che la presiede. Il criterio della proporzionalità è garantito riconoscendo ad ogni componente un numero di voti tale che il complesso dei voti attribuito ai consiglieri rappresentanti di un medesimo gruppo è pari alla consistenza numerica del gruppo che rappresenta.
2. Alle Commissioni Consiliari permanenti sono attribuiti compiti consultivi.
3. Alle Commissioni Consiliari temporanee è attribuito l'esame, con funzione consultiva, di materie relative a questioni di carattere particolare.
4. La deliberazione di costituzione delle Commissioni di cui al comma precedente ne stabilisce i poteri e le modalità di esercizio e deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, computando a tal fine il Sindaco.
5. I1 regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce il numero, la materia e le modalità operative di tutte le commissioni Consiliari permanenti con funzioni consultive.
6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, Segretario, impiegati, organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
ART 15 Attribuzioni del consiglio
1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
-convalida degli eletti
-giuramento del sindaco
-comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta Comunale;
3. Il Consiglio comunale esercita le competenze previste dalla legge e svolge le sue funzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti.
4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di programmazione, pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. I piani ed i programmi devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'Ente il Regolamento, disciplina le modalità di esame e il controllo dei consuntivi, delle relazioni della Giunta comunale e del Revisore dei Conti. Il Regolamento disciplina altresì le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le indagini conoscitive, l'audizione del Sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune in seno ai Consorzi, Aziende, Istituzioni, Società, del Segretario e degli impiegati responsabili degli uffici e servizi. Il Consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita Commissione.
7. La Giunta, i singoli consiglieri, i soggetti di cui all'art. 46, primo comma, e gruppi di cittadini in numero stabilito dal regolamento hanno facoltà di iniziativa mediante richiesta di inserzione all'ordine del giorno del Consiglio di specifici argomenti. La richiesta va indirizzata al Sindaco il quale la comunica alla prima riunione del Consiglio. Il Consiglio decide nei termini stabiliti dal Regolamento la presa in considerazione della proposta che, se accettata, è trasmessa al Segretario perché ne curi l'istruttoria, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.
8. Il Consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate dal Regolamento del Consiglio comunale.
9. I verbali di deliberazione del Consiglio comunale sono sottoscritti da chi presiede 1'adunanza e dal Segretario comunale.
ART 16 Sessioni e convocazioni
1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'esame delle materie elencate dall'art.32 della legge 08/06/1990 n.142.
3. Sono sessioni straordinarie quelle convocate per l'esame di istanze, petizioni, ordini del giorno, comunicazioni del Sindaco e quant'altro non sia di pertinenza delle sessioni ordinarie.
4. Sono sessioni d'urgenza quelle convocate in via d'urgenza ai sensi di legge.
5. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta comunale.
6. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'allegato ordine del giorno e recapitato ai consiglieri comunali nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
7. 1 fascicoli, contenenti le proposte di deliberazione corredate dai prescritti pareri, sono depositati a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria comunale a partire dalla data di comunicazione dell'ordine del giorno agli stessi consiglieri.
ART 17 Pubblicità, votazione e approvazione delle deliberazioni
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Le votazioni sono palesi e avvengono per alzata di mano, salvo i casi in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento del Consiglio comunale non prevedano la votazione per appello nominale.
3. Quando il Consiglio comunale è chiamato a votare su questioni concernenti persone o nel caso di elezioni, si procede, a scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti, con l'esclusione delle elezioni che avvengono a maggioranza relativa.
5. Nelle elezioni di persone risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti, salvo diversa disposizione di legge.
ART 18 Astenuti e schede bianche e nulle
1. I1 consigliere che dichiari di astenersi al voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. I1 consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza ai fini dell'approvazione delle deliberazioni non si tiene conto degli astenuti ai sensi dei commi uno e due, benché gli stessi siano computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.
5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle non vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.
Comune di San Vito di Leguzzano
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