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Si ricorda che la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà è utilizzabile nei
rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, i Concessionari di Pubblici Servizi ed i Privati
che vi consentono.
Norme Penali – Art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa – D.P.R. 28.12.2000, n. 445
- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
- L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
INFORMATIVA LEGGE 675/96
La informiamo che:
- i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica ggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 della legge 675/1996.
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