Comune di San Vito di Leguzzano

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Statuto comunale

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART 31 Segretario comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
5. Il segretario, in particolare, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, ne coordina l'attività, organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta.
6. I1 segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
7. I1 Sindaco può assegnare al Segretario tutte quelle funzioni e quei compiti conferibili ai sensi delle vigenti norme di legge, comprese le funzioni di cui all'art. 51 bis della Legge 142/1990.

ART 32 Vice Segretario
1. La Giunta comunale, sentito il Segretario, può nominare un Vice Segretario tra i responsabili di massimo livello funzionale degli Uffici Comunali; l'incarico è conferito a tempo determinato rinnovabile.
2. Il Vice Segretario, oltre alle mansioni dell'ufficio di cui è responsabile, coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. La nomina a Vice Segretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale. L'incarico di Vice Segretario può essere sospeso ed anche revocato, prima della scadenza, dalla Giunta comunale, sentito il Segretario, con provvedimento motivato.

ART 33 Uffici e personale
1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente è articolata in settori omogenei di attività, eventualmente articolati in unità operative collegate funzionalmente, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati e l'individuazione delle relative responsabilità.
2. L'attività amministrativa si informa ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale,
e) Incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
f) Istituzione del controllo di gestione e valutazione delle prestazioni tramite apposito nucleo di valutazione;
g) Favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso l'analisi dei bisogni collettivi e avendo di mira un elevato grado di soddisfacimento dell'utenza.

ART 33 bis Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Apposito Regolamento disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, in conformità al disposto dell'art. 51 legge 142/1990; in particolare il regolamento detta, ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto, le norme per disciplinare l'organizzazione degli uffici e del personale nonché le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti.
2. Lo stesso regolamento stabilisce l'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, l'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale.
3. L'Amministrazione, con le modalità previste dal regolamento, può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con convenzioni a termine.

ART 33 ter Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Alla direzione dei settori o servizi in cui è organizzata la struttura, sono preposti, con le modalità previste dal regolamento, impiegati con qualifica apicale, fatta salva in ogni caso la possibilità di attribuire specifiche funzioni al segretario comunale e particolari ruoli di responsabilità a dipendenti non apicali.
2. Gli impiegati di cui al comma 1 sono responsabili dell'istruttoria ed attuazione dei provvedimenti, dei programmi, dei progetti e dei servizi di competenza del settore o servizio nonché dell'utilizzo delle risorse umane e materiali assegnate al settore o servizio stesso.
3. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente Statuto espressamente non riservino al Sindaco, al Segretario comunale o agli organi di governo del Comune o che non siano stati conferiti dal Sindaco al segretario comunale.
4. In particolare spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, ed in particolare, i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle vigenti normative, dal presente Statuto, dai regolamenti o in base a questi loro assegnati o delegati dal Sindaco.
5. I responsabili rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

ART 34 Incarichi a tempo determinato
1. La Giunta comunale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, dal presente atto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, può conferire incarichi di alta specializzazione, per la realizzazione di progetti obiettivo, mediante stipula di contratti di consulenza a tempo determinato, regolati da apposita convenzione.
2. Gli incarichi di cui sopra possono avere durata non superiore ad un anno prorogabile per eccezionali esigenza fino a due anni, e devono essere conferiti a persone in possesso di specifica competenza professionale documentata da apposito curriculum, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, possono affidarsi collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale con le modalità stabilite dal regolamenta. La giunta comunale può, altresì nel caso di vacanza del posto o per altri rilevanti motivi assegnare, nelle forme previste dal regolamento di organizzazione, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o incaricato con contratto di lavoro autonomo in conformità alle previsioni di cui all'art. 51 della legge 142/1990.

ART 35 Disciplina dei pubblici servizi
1. I1 Comune gestisce i pubblici servizi nelle forme di legge favorendo ogni forma di collaborazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle forme previste dalla legge. Quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione, un'azienda o una società, la gestione del servizio sarà svolta in economia.
3. La deliberazione di concessione a terzi di servizi pubblici è corredata da un capitolato per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario, delle procedure per l'affidamento in concessione e dei poteri di sorveglianza e di controllo riservati al Comune.

ART 36 Aziende, costituzione, nomina, surroga e revoca degli amministratori
1. Per la gestione dei servizi pubblici previsti di rilevanza economica ed imprenditoriale, il Comune può valersi di aziende speciali che sono enti strumentali del Comune, dal quale dipendono ad ogni effetto di legge.
2. Gli amministratori di aziende sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. I1 Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco fra persone non componenti il Consiglio Comunale né la Giunta che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o privati uffici pubblici ricoperti, da documentare con apposito curriculum.
4. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio d'amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi dell'azienda.
5. I1 Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Sindaco ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di nomina.
6. L'azienda ha un direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato in base alle disposizioni dello Statuto dell'azienda stessa.
7. Con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
8. La comunicazione della vacanza deve essere data al Sindaco dai responsabili dell'azienda o dell'istituzione.
9. I1 Sindaco può revocare con procedimento motivato il Presidente o i membri del Consiglio di amministrazione.

ART 37 Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
1. I1 Consiglio comunale può costituire istituzioni, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotate di autonomia gestionale.
2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro consiglieri.
3. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
4. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
5. I1 Sindaco, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario comunale o un funzionario comunale, o una persona esterna all'amministrazione, scelta in base a pubblico concorso o a contratto a tempo determinato, compatibilmente con la previsione del posto nella pianta organica del Comune. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali.
6. I1 regolamento disciplina le modalità di amministrazione e gestione dell'istituzione, le modalità per la nomina del direttore nonché la vigilanza.
7. Sono atti fondamentali dell'istituzione il piano-programma, il bilancio annuale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.
8. Gli atti di cui al comma 7 sono approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.

ART 38 Partecipazione a forme associative o societarie
1. Il Comune promuove e favorisce, anche partecipando a forme associative e societarie e a modelli organizzativi di tipo privatistico, la collaborazione con soggetti pubblici o privati per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di iniziative in campo economico o sociale.
2. Il Comune può partecipare a Società di capitali (per azioni) a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione secondo le disposizioni di legge.
3. Il Sindaco, gli Assessori Comunali e Consiglieri Comunali possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione delle Società di capitali partecipate dal Comune, in ragione del loro mandato.”

ART 39 Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche
1. I1 Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni
pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.
2. Per perseguire gli scopi di legge e per erogare i servizi in modo ottimale, il Comune può stipulare convenzioni o costituire o partecipare a consorzi con tutti i soggetti previsti dalla legge.
3. I1 Comune è rappresentato nei consorzi dal Sindaco o da suo delegato.

ART 40 Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative
1. I1 rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali (per azioni) a prevalente capitale pubblico locale e delle strutture associative è il Sindaco o un suo delegato.
2. I1 regolamento disciplina le modalità di amministrazione e gestione dell'istituzione, le modalità per la nomina del direttore nonché la vigilanza.
3. Sono atti fondamentali dell'istituzione il piano-programma, il bilancio annuale, la relazione previsionale annuale, il conto consuntivo.
4. Gli atti di cui al comma 7 sono approvati dal Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo del Comune.

ART 41 Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali
1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società di capitali e nelle strutture associative.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma, riceve annualmente dagli stessi relazioni illustrative sulla situazione dell'ente nei confronti degli obiettivi fissati e ne riferisce annualmente al Consiglio Comunale.

ART 42 Controllo economico interno della gestione
1. Il controllo economico è svolto dal revisore dei conti.
2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento de controllo economico della gestione. In particolare il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifica della gestione economica - finanziaria che coinvolgano i responsabili degli uffici e servizi e tali da consentire al Consiglio comunale un'effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.

ART 43 Revisore dei conti
1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare, il raggiungimento di obiettivi e di standards.
3. Il revisore dei conti ha la collaborazione del Segretario Comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
4. I1 revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.
5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
6. I1 Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
7. I1 revisore dei conti può effettuare comunicazioni al Consiglio ed alla Giunta, previa richiesta al Sindaco. In occasione dell'esame del conto consuntivo presenta ed illustra la sua relazione da allegare al conto.

ART 44 Motivazione delle deliberazioni consiliari
1. I1 Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti, e conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

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