Comune di San Vito di Leguzzano

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Statuto comunale

CAPO II
LA GIUNTA

ART 19 Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a quattro e non superiore a quello massimo previsto dalla legge, fra cui un vice-sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. I1 Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti il Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatiibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. I1 Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Nella comunicazione al consiglio dei nominativi degli assessori devono essere indicate le aree organiche di indirizzo e di controllo alle quali sono preposti i singoli componenti della Giunta.

ART 20 Assessori
1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di Intervento e senza diritto di voto.
3. In nessun caso gli assessori esterni vengono computati in consiglio comunale nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

ART 21 Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nella competenza del Consiglio e che la legge, lo statuto o i regolamenti attuativi dello Statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario Comunale o ai dipendenti.
3. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta Comunale, spetta, in particolare, a questa deliberare:
a) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni, nonché l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti da Consiglio e l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
h) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
c) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
d) le modifiche delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e l'elaborazione e proposta al Consiglio dei criteri per la determinazione di quelle nuove;
e) le proposte di rettifiche IRPEF;
I) le determinazioni in materia di toponomastica;
g) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'amministrazione comunale;
h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
i) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
l) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
m) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni, le servitù, le transazioni, ogni altro contratto che la legge o lo Statuto non riservi alla competenza del Consiglio Comunale;
n) i prelevamenti dal fondo di riserva;
o) gli incarichi professionali;
p) le locazioni attive e passive;
q) trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, permute per rettifiche di confini, acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali o patrimoni ali nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
r) le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità
amministrative, ai giudici ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi; la nomina del legale;
s) esprime i pareri ad enti o organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza del Sindaco o del Consiglio Comunale o lo Statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario Comunale.
t) l'eventuale approvazione del piano esecutivo di gestione in conformità al regolamento di contabilità;
u) l'approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche
v) la nomina dei membri delle commissioni di concorsi pubblici su proposta del
segretario comunale.

ART 22 Adunanze e deliberazioni
1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, o a chi lo sostituisce.
2. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
3. Qualora non siano presenti il Sindaco o il Vice Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dall'assessore più anziano di età.
4. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno di sentire.
5. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
6. Alle sedute della Giunta comunale partecipa il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice Segretario.
7. Nel caso in cui il Segretario debba astenersi, in relazione a singoli oggetti, lo sostituisce un assessore.
8. I1 Segretario, il vice Segretario o chi li sostituisce possono farsi assistere da altri impiegati del Comune
9. I1 Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla Giunta comunale, nonché di redigere il processo verbale della seduta, anche con l'assistenza di altri impiegati del Comune.
10. I verbali di deliberazione della Giunta sono sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario comunale.

ART 23 Linee programmatiche del mandato
1. Entro i 45 giorni successivi alle elezioni, il Sindaco, sentita la giunta, predispone le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (in seguito definite più brevemente "documento programmatico"). Il documento programmatico, cosi predisposto e da approvarsi con atto formale della Giunta, deve essere comunicato, entro il termine sopra indicato, a ciascun Consigliere.
2. I Consiglieri nei dieci giorni successivi al ricevimento del documento programmatico possono presentare, con le modalità fissate nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio, emendamenti per integrare, adeguare o modificare il documento stesso ovvero per formulare controproposte.
3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2), il Sindaco e la Giunta, preso atto degli emendamenti eventualmente presentati, redigono il testo definito del documento programmatico da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, Consiglio da tenersi entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2); durante la seduta del Consiglio, dopo l'illustrazione da parte del Sindaco del documento programmatico, viene aperto il dibattito che si conclude con il voto del Consiglio stesso.
4. Nel caso di emendamenti presentati dai Consiglieri a sensi del precedente comma 2) che non siano stati recepiti nel testo definitivo del documento programmatico redatto a sensi del precedente comma 3), o che non siano stati ritirati dai rispettivi presentatori, si seguiranno per la votazione le modalità stabilite dal Regolamento per·il funzionamento del Consiglio Comunale.
5. Non potranno essere presentati emendamenti oltre il termine fissato dal precedente comma 2); in particolare non sono ammessi emendamenti nel corso della discussione in Consiglio Comunale
6. I1 Consiglio Comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità.
7. E' facoltà del Consiglio comunale provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART 24 Dimissioni, decadenza
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

ART 25 Mozione di sfiducia
1. I1 voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. I1 Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

ART 26 Forma di presentazione delle dimissioni (ABROGATO)

CAPO III IL SINDACO

ART 27 Il Sindaco
1. I1 Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.
3. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio delle altre competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto:
a) dettare gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del comune, promovendo e coordinando l'attività degli assessori e disponendone la revoca;
b) distribuire gli affari sui quali la Giunta Comunale deve deliberare fra i membri della giunta stessa, in relazione alle aree organiche e alle deleghe rilasciate;
c) indirizzare agli assessori le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
d) convocare periodicamente in apposite conferenze interne di servizio gli assessori, il Segretario e i responsabili degli uffici e servizi interessati per la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi e dei programmi approvati dal Consiglio;
e) richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;
f) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
g) provvedere alle nomine, agli incarichi, alle designazioni ed alle revoche, come previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
h) nominare il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo e conferire al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale.
i) nominare i responsabili degli uffici e servizi secondo le modalità e procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti in materia.
1) nominare le commissioni di gara
m)concedere, su richiesta, il patrocinio gratuito del Comune di iniziative ritenute di rilevante interesse pubblico.

ART 28 Sostituto del Sindaco
1. I1 Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco, con funzioni di sostituto nel caso di sua assenza o impedimento.
2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'assessore più anziano d'età
3. Nel caso di assenza o impedimento degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal consigliere anziano.

ART 29 Incarichi e deleghe
1. I1 Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'indirizzo politico amministrativo di determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.
2. I1 Sindaco può altresì delegare ai singoli assessori la firma di atti o altre specifiche attribuzioni che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
3. L'atto di delegazione specifica i compiti, gli atti anche per categorie e l'area di attività e contiene l'accettazione del delegato.
4. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco o alla stessa può rinunciare nella stessa forma il destinatario, in qualsiasi momento e con effetto immediato.
5. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti.
6. I1 Sindaco può altresì attribuire a ciascun consigliere comunale il compito di esaminare particolari problematiche. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e non comportano oneri finanziari per il Comune.
7. I1 Sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, al Segretario o, nei limiti previsti dalla legge, ad altri impiegati del Comune.
8. I1 Sindaco può delegare al Segretario o a impiegati funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge, dandone comunicazione al Prefetto.
9. Le deleghe conservano efficacia anche in assenza o impedimento del delegante sino alla revoca.
10. Le deleghe perdono in ogni caso di efficacia con la cessazione dalla carica del delegato

ART 30 Astensione obbligatoria
1. I1 Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini secondo quanto stabilito dalla legge.
2. L'obbligo dell'astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario comunale.

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